PROGETTO DI LEGGE 6681 - Testo aggiornato al 2003
Modifiche alla
legge 22 Aprile 1941, n.633, in materia di tutela dei diritti degli autori di
opere di disegno “ a fumetti “.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si
considera coautore anche l'autore dei disegni".
Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
"Sezione VII-bis- Opere di arte del disegno "a fumetti" - Art.
64-septies. 1. Nelle opere di arte del disegno cosiddette "a fumetti"
la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali
nell'azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell'autore
letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini
dell'utilizzazione economica dell'opera; l'esercizio dei diritti di
utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di
sfruttamento, spetta all'autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase
produttiva dell'opera stessa, in considerazione della disparità di tempo,
necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso a pagina
o a percentuale, verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le
tavole originali sono di proprietà degli autori.
2. Qualora l'autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via
esclusiva allacaratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i
diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.
3. Nelle opere "a fumetti" di produzione seriale che necessitano
dell'apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della
serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore
ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere "a
fumetti" di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e
proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o
riedizioni, alle vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della
stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei
diritti spettanti ai collaboratori".
--------------- fine del testo della proposta di legge --------------------