PROGETTO DI LEGGE 6681 - Testo aggiornato al 2003

Modifiche alla legge 22 Aprile 1941, n.633, in materia di tutela dei diritti degli autori di opere di disegno “ a fumetti “.

DISEGNO  DI  LEGGE

Art. 1.
1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di opere cinematografiche di cartoni animati, si considera coautore anche l'autore dei disegni".

Art. 2.
1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

"Sezione VII-bis- Opere di arte del disegno "a fumetti" - Art. 64-septies. 1. Nelle opere di arte del disegno cosiddette "a fumetti" la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell'azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell'autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell'utilizzazione economica dell'opera; l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all'autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell'opera stessa, in considerazione della disparità di tempo, necessario alle due parti creative alla sua realizzazione, il compenso a pagina o a percentuale, verrà ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.

2. Qualora l'autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva allacaratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.

3. Nelle opere "a fumetti" di produzione seriale che necessitano dell'apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere "a fumetti" di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all'estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori".

--------------- fine del testo della proposta di legge --------------------

Ulteriori modifiche richieste dal SILF, ma non integrate nel testo:
La dicitura  - opere di disegno "a fumetti" - va modificata in opere a fumetti. L'inizio del comma 1 va modificato come segue: Comma1. Nelle opere a fumetti la parte...
Nel resto del testo bisogna togliere le virgolette da "a fumetti" in modo che resti solo opere a fumetti. La virgolettatura è assolutamente falsante rispetto alla definizione ormai cosolidata di fumetto. La dicitura "opere di arte del disegno cosiddette a fumetti" è da noi considerata negativamente. Abbiamo ormai assodato che il fumetto è opera di letteratura (disegnata), e questo le offre maggiori vantaggi complessivi, al di fuori di dubbi interpretativi, non ultimo quello del contratto di edizione. Info: silf-slc@mail.cgil.it