PROGETTO DI LEGGE - N. 6681




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre nella legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", una specifica tutela del diritto d'autore relativa alle opere "a fumetti", diritto che evidentemente il legislatore non ha al tempo considerato all'interno della legge, anche perché questa originale attività artistica e letteraria, pur essendo nata nell'ottocento, vedrà il suo sviluppo effettivo in Italia negli anni post bellici.
        La citata legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941, pur prevedendo al titolo I la protezione delle "opere dell'ingegno di carattere creativo", includendo tra queste anche le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, eccetera, di fatto non prevede alcuna protezione del diritto d'autore per quanto riguarda la specifica forma espressiva conosciuta in Italia come "fumetto". Un'arte narrativa che in altri Paesi, come ad esempio la Francia, gode di una attenzione e di riconoscimenti culturali e normativi certi e adeguati. Un'arte narrativa antica che affonda le sue radici nel settecento e nell'ottocento. Antenati del moderno fumetto, come gli autori inglesi William Hogarth (1797-1864), Thomas Rowlandson (1756-1827) e James Gillray (1757-1815) produssero già in quegli anni veri e propri fumetti con didascalie. Si ricordano tra gli altri il tedesco Wilhelm Busch (1832-1908), creatore tra l'altro di Max und Moritz, due terribili monelli, precursori degli altrettanto terribili Bibì e Bibò di Rudolph Dirks, il belga Richard de Querelle, che nel 1843 pubblicò un vero e proprio album a fumetti. L'italo-brasiliano Angelo Agostini e il francese George Colomb (1856-1945), lo svizzero Rodolphe Topffer (1799-1846), autore sin dal 1827 di numerose storie illustrate pubblicate direttamente in volume a decorrere dal 1833. Una storia ricca e antica, anche se la nascita "ufficiale" del fumetto come mezzo di comunicazione di massa si fa coincidere con la sua diffusione alla fine del secolo scorso negli Stati Uniti, grazie alla concorrenza tra gli editori Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst, che puntarono proprio sui fumetti per lanciare le edizioni domenicali dei loro quotidiani.
        In Italia, nonostante il positivo sviluppo che questa forma di arte narrativa ha avuto negli anni '50 e '60, non c'è stata la giusta attenzione istituzionale e culturale che sarebbe stata necessaria e, come afferma giustamente Gianfranco Goria, presidente dell'associazione professionale "Anonima Fumetti" e direttore del Centro nazionale del fumetto, ancora oggi "(...) nonostante il peso dell'opera di autori come Hugo Pratt e degli altri grandi autori, in Italia non possiamo prenderci il lusso di considerare acquisito il concetto di fumetto come arte e forma narrativa". Un dato positivo di controtendenza in questo senso è rappresentato dalla scelta della direzione del Salone del libro di Torino che ha attivato e potenziato, ogni anno di più, gli spazi e gli interventi culturali a sostegno del fumetto italiano ed internazionale.
        L'obiettivo è di aprire canali di comunicazione ed offrire nuove occasioni, agli autori quanto ai lettori, anche per rispondere ad una crisi che coinvolge il fumetto, il cinema, il teatro e altre forme artistiche che hanno bisogno di tempi di realizzazione e di metabolizzazione più lenti, più reali rispetto ad altre più moderne forme di comunicazione. Una crisi che è stata influenzata anche dalla relativa ristrettezza dell'editoria del fumetto nel nostro Paese, nonostante il contributo di un editore come Bonelli, che ha "marcato" il fumetto italiano e al quale va il merito di aver dato la possibilità di sopravvivere ad una grossa fetta del fumetto italiano.
        In sostanza, se da una parte le finalità della presente proposta di legge sono quelle della estensione di un diritto, riconosciuto per legge, ad una categoria di operatori ad oggi esclusi dai benefìci di tali diritti, dall'altra questa iniziativa, pur necessariamente limitata, può costituire un primo importante passo per qualificare sempre più il fumetto come mezzo di comunicazione di massa, espressione artistica e strumento culturale, nel momento in cui anche in Italia sembra cominciare ad affermarsi il riconoscimento del valore di questo linguaggio, non soltanto a fini narrativi, ma anche nella comunicazione. Giova ricordare in questa sede che, recentemente, anche la Camera dei deputati ha positivamente utilizzato la forza comunicativa del fumetto, rivolto prevalentemente ai giovani, ma non solo, allo scopo di avvicinarli alla conoscenza delle istituzioni. In Europa, la Francia resta il Paese europeo che più di tutti ha saputo tutelare e valorizzare questa specifica forma di letteratura scritta e disegnata. In quel Paese a sostegno del fumetto è intervenuto direttamente il Governo, attraverso uno specifico accordo con il Centro nazionale del fumetto. Sono intervenuti il Ministero della cultura, il Centro nazionale del libro e il Centro nazionale di arti plastiche per incrementare le azioni di sensibilizzazione presso il pubblico e per allargare la presenza di autori di fumetto nelle strutture scolastiche. Sono stanziati fondi per la produzione di audiovisivi e CD-rom sui fumetti. Sono previsti interventi di sostegno, in termini di contributi finanziari e di servizi, alle nuove reti editoriali e di distribuzione create dagli autori. Interventi di qualità e standard operativi rispetto ai quali l'Italia è in grande ritardo culturale. Ritardo in parte ascrivibile anche alla mancanza di organizzazione e coordinamento degli stessi operatori del settore che, solo oggi, cominciano a definire le prime forme di collegamento tra loro, per la tutela della categoria e la valorizzazione del proprio lavoro artistico.
        Nel comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge si provvede a tutelare i diritti degli autori dei disegni per cartoni animati, utilizzati in opere cinematografiche, introducendo una disposizione in materia nell'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
        L'articolo 2 della proposta di legge, che introduce la sezione VII-bis della legge 22 aprile 1941, n. 663, considera, al comma 1 dell'articolo 64-septies, nella loro specifica creatività il contributo letterario e il contributo grafico come essenziali e indivisibili per la costruzione psicologica e visiva di personaggi a fumetti. Si considera autore dei testi (soggetto e sceneggiatura) lo scrittore che idea letterariamente personaggio/i, storia o serie, mentre si considera autore grafico (o dei disegni) il disegnatore che con il suo contributo rende visibilmente credibile e distinguibile il personaggio/i nella fisionomia, nel vestiario, negli atteggiamenti,
        I diritti (comma 2) competono ad un solo autore qualora lo stesso sia autore letterario e grafico esclusivo dei personaggi. Il comma 3 disciplina i diritti per quanto riguarda la produzione seriale, tipo mensile, settimanale, eccetera, che necessita dell'apporto di collaboratori. Nel riaffermare che autori o coautori della serie rimangono lo scrittore e il disegnatore ideatori e iniziatori della serie stessa, sono regolati anche i diritti dei collaboratori, autori della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene le ristampe o riedizioni, le vendite all'estero o qualsiasi altro sfruttamento commerciale, lasciando la definizione della percentuale alla libera contrattazione tra le parti.




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